Art. 24.
(Indirizzo e coordinamento nazionale delle attività promozionali).

      1. La definizione di interventi per l'indirizzo, il coordinamento e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti dell'agricoltura biologica in modo da assicurare, in raccordo con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire la diffusione di tali prodotti sui mercati internazionali, è realizzata nell'ambito della Conferenza permanente.